Art. 2

Disciplina transitoria

In vigore dal 15 nov 2009
1. Le disposizioni dell' si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-13;147#art-2

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Art. 2 Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di societa' per azioni. — Disciplina transitoria | Portale Normativo