Art. 5
Utilizzo di denominazioni e simboli
In vigore dal 19 nov 2009
1. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-03;153#art-5