Art. 29
Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
In vigore dal 4 nov 2009
1. All'articolo 49 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dell'operazione, anche frazionata,» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di trasferimento,» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.»;
b) al comma 14, dopo le parole: «del cessionario» sono inserite le seguenti: «, l'accettazione di questi».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-29