Art. 29

Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In vigore dal 4 nov 2009
1. All'articolo 49 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dell'operazione, anche frazionata,» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di trasferimento,» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.»; b) al comma 14, dopo le parole: «del cessionario» sono inserite le seguenti: «, l'accettazione di questi».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-29

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Art. 29 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. — Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 | Portale Normativo