Art. 3
Modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 6 nov 2009
1. All'articolo 121, comma 5 dopo le parole: «un'offerta pubblica di acquisto» sono aggiunte le seguenti: «o di scambio».
2. L'articolo 122 è modificato come segue:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
a) comunicati alla Consob;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
d) comunicati alle società con azioni quotate,»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma:
«5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;146#art-3