Art. 75

Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All' del decreto, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-75

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