Art. 133
Modifiche all'articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all'articolo 284 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)
1. L'articolo 284 del decreto è sostituito dal seguente:
"ART. 284
(Sanzioni a carico del medico competente)
1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3. ".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-133