Art. 107

Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L'articolo 219 del decreto è sostituito dal seguente: "ART. 219 (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente) 1. Il datore di lavoro è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216; b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3. ".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-107

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Art. 107 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. — Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Portale Normativo