Art. 10
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)
1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.";
b) al comma 2, dopo le parole: "previdenza sociale" sono inserite le seguenti: ", ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all' della legge 26 aprile 1974, n. 191, "; le parole: "lo stessi personale può esercitare" sono sostituite dalle seguenti: "lo stesso personale esercita" e le parole: "informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-10