Art. 2

Definizioni

In vigore dal 19 apr 2009
1. Ai fini del presente decreto, si applicano, oltre alle definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le seguenti definizioni: a) standard di qualità delle acque sotterranee: uno standard di qualità ambientale, definito a livello comunitario, come la concentrazione di un determinato inquinante, di un gruppo di inquinanti o un indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superato al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente; b) valore soglia: lo standard di qualità ambientale delle acque sotterranee stabilito a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell', comma 3; valori soglia possono essere definiti dalle regioni limitatamente alle sostanze di origine naturale sulla base del valore di fondo; c) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli ed all'Allegato 3, Parte A; d) buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B; e) tendenza significativa e duratura all'aumento dell'inquinamento: qualsiasi aumento significativo, dal punto di vista ambientale e statistico, della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle acque sotterranee per il quale è individuata come necessaria l'inversione di tendenza in conformità all'; f) scarico nelle acque sotterranee: lo scarico definito all'articolo 74, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall', comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; g) immissione indiretta nelle acque sotterranee: l'immissione, risultante dall'attività umana, di inquinanti nelle acque sotterranee attraverso il suolo o il sottosuolo; h) concentrazione di fondo: la concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche o alla presenza di alterazioni estremamente limitate rispetto a condizioni inalterate; i) livello di base: il valore medio misurato almeno durante gli anni di riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di monitoraggio attuati ai sensi del punto B.4 dell'Allegato 1, della Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, in caso di sostanze individuate dopo tali anni di riferimento, durante un periodo rappresentativo di due anni di monitoraggio effettuato in conformità all'Allegato 4; l) corpi idrici sotterranei a rischio: sono i corpi idrici le cui condizioni qualitative e/o quantitative possono pregiudicare il raggiungimento ovvero il mantenimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006; m) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-03-16;30#art-2

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Art. 2 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. — Definizioni | Portale Normativo