Art. 14

Abrogato

Registro nazionale

In vigore dal 7 mar 2026
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29

Note all'articolo

  • Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il Registro dei produttori di batterie sostituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188". Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti: [...] [...] [...] d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l'allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-20;188#art-14

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Art. 14 Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. — Registro nazionale | Portale Normativo