Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
In vigore dal 7 mar 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;
Emana il seguente decreto legislativo:
.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29
Note all'articolo
- Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-20;188#art-1