Art. 6

Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 nov 2008
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 novembre 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Scajola, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-03;173#art-6

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Art. 6 Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di societa', consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. — Disposizioni transitorie | Portale Normativo