Sez. VII

Art. 40

Abrogato

Disposizioni per limitare l'impatto delle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II

In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-08-04;148#art-40

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Art. 40 Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. — Disposizioni per limitare l'impatto delle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II | Portale Normativo