Art. 2

Fondo riassicurativo

In vigore dal 20 mag 2008
1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole e di favorire la riduzione delle conseguenze derivanti dai rischi atmosferici e di mercato, la dotazione del fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato di cui all', comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della predetta somma di 30 milioni di euro. Detto importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente articolo. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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