Titolo XII
Art. 299
Esercizio di fatto di poteri direttivi
In vigore dal 15 mag 2008
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all', comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-299