Sez. II

Art. 255

Operazioni lavorative particolari

In vigore dal 24 gen 2026
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all', il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare: a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall', comma 1, lettera b); b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione; c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica; d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all' sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-255

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