Capo V
Art. 213
Campo di applicazione
In vigore dal 15 mag 2008
1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-213