Sez. VIII

Art. 152

Misure di sicurezza

In vigore dal 15 mag 2008
1. La demolizione dei muri effettuata con attrez-zature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. 2. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-152

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo