Sez. VII
Art. 143
Posa delle armature e delle centine
In vigore dal 15 mag 2008
1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'articolo precedente, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-143