Sez. II

Art. 115

Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

In vigore dal 31 dic 2025
1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all', comma 1, lettera a), in via prioritaria sono: a) parapetti; b) reti di sicurezza. 2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali: a) sistemi di trattenuta; b) sistemi di posizionamento sul lavoro; c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; d) sistemi di arresto caduta. 3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2. 4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro. 5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all', comma 4, e all'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-115

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