Sez. II
Art. 115
Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
In vigore dal 31 dic 2025
1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all', comma 1, lettera a), in via prioritaria sono:
a) parapetti;
b) reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.
3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.
4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all', comma 4, e all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81#art-115