Art. 2
Disposizioni finali
In vigore dal 22 apr 2008
1. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti, a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi di acquisizione, alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15, limitatamente al periodo 2005-2007. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 2. Nel caso in cui i crediti di cui al comma 2 non sono trasferiti alle imprese restano acquisiti allo Stato per essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo fissato per l'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 marzo 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Scotti, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-07;51#art-2