Art. 1
In vigore dal 20 apr 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste tutte le funzioni tecniche ed amministrative relative alle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 1.000.000 di metri cubi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 marzo 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, Il Guardasigilli: Scotti
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-07;50#art-1