Capo III
Art. 28 bis.2
Trasferimento del richiedente sottoposto alla procedura di asilo alla frontiera
In vigore dal 12 giu 2026
(Trasferimento del richiedente sottoposto alla procedura di asilo alla frontiera)..
1. Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, dal punto della frontiera esterna in cui è stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera.
2. Il trasferimento verso le strutture di cui al comma 1 e l'accoglienza nelle medesime non costituiscono autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle competenti autorità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-28-bis-2