Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 13 feb 2008
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 161 e 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli organismi interessati fanno fronte con le modalità di cui al comma 2.
4. Resta ferma l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4#art-3