Art. 6

Norme finali

In vigore dal 22 feb 2008
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore. 2. Dall'attuazione delle norme contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mussi, Ministro dell'università e della ricerca Fioroni, Ministro della pubblica istruzione Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-14;22#art-6

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Art. 6 Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1. — Norme finali | Portale Normativo