Art. 7

Lavoro notturno

In vigore dal 1 gen 2008
1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore. 2. Il lavoro notturno è indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro semprechè il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;234#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti. — Lavoro notturno | Portale Normativo