Art. 1
Definizione di impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata
In vigore dal 25 dic 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 2006, ed in particolare l' e l'allegato B;
Vista la direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese;
Vista la direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;
Vista la direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;
Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Definizione di impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata", ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o è incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceve compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che esercita anche altre attività;».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;226#art-1