Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 30 dic 2007
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Minsitri Bonino, Ministro per le politiche europee Turco, Ministro della salute D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Lanzillotta, Ministro per affari regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli, Mastella
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;232#art-2

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