Sez. IV

Art. 42

Formazione di odontoiatra specialista

In vigore dal 24 nov 2007
1. L'ammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corredato della relativa abilitazione all'esercizio professionale. Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'. 2 Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti agli . 3. La formazione dell'odontoiatra specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una università, una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle università. 4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo delle autorità od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale dello specializzando alle attività e responsabilità proprie della disciplina.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-42

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Art. 42 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento — Formazione di odontoiatra specialista | Portale Normativo