Capo II

Art. 12

Titolo professionale

In vigore dal 24 nov 2007
1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell', la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa italiana. 2. In tutti gli altri casi la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorchè un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi. 3. Il titolo di cui al comma 2 è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento. 4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento — Titolo professionale | Portale Normativo