Art. 2
Decorrenza
In vigore dal 24 nov 2007
1. Le disposizioni dell' comma 1, lettere da b) ad e), concernenti il recepimento dell', paragrafo 2, della direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2007. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell', comma 1, lettere a), b) ed e), numero 2), concernenti il recepimento delle disposizioni indicate al paragrafo 1 dell' della direttiva 2005/19/CE, a fare data dal 1° gennaio 2006. La disposizione dell', comma 2, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;199#art-2