Art. 2

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 10 nov 2007
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le pubbliche amministrazioni provvederanno alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;196#art-2

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