Capo I
Art. 7 septies
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 26 mag 2016
1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un apparecchio;
b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito un apparecchio.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti apparecchi e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito apparecchi..
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194#art-7-septies