Capo I

Art. 7 septies

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 26 mag 2016
1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta: a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un apparecchio; b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito un apparecchio. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti apparecchi e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito apparecchi..
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194#art-7-septies

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Art. 7 septies Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilita' elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione — Identificazione degli operatori economici | Portale Normativo