Capo III

Art. 16

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 26 mag 2016
1. Alle attività di designazione e di rinnovo degli organismi di cui all', ai controlli successivi sui medesimi organismi ed ai controlli successivi dei prodotti sul mercato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per l'attività di cui all', comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché i termini e le modalità di versamento delle medesime tariffe. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194#art-16

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Art. 16 Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilita' elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo