Art. 21

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

In vigore dal 1 gen 2008
1. Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) (L), comma 1, lettera q); b) (L), comma 2, lettera i); c) articolo 24 (L), comma 1, lettera n); d) articolo 25 (L), comma 1, lettera n); e) articolo 26 (L), comma 1, lettera b). 2. Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-12;169#art-21

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Art. 21 Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 | Portale Normativo