Art. 1
Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 1 gen 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi dell', comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto, in particolare, l', comma 5-bis, della citata legge 14 maggio 2005, n. 80, inserito dal comma 3 dell' della legge 12 luglio 2006, n. 228, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 5 del 2006 e del regio decreto n. 267 del 1942;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica e dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L', del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
« (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-12;169#art-1