Art. 2

In vigore dal 19 set 2007
1. Le funzioni amministrative di cui all', comma 1, concernono: a) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché, anche su iniziativa dell'Amministrazione finanziaria statale e comunque d'intesa con quest'ultima, la revisione degli estimi e del classamento, ferma l'applicazione della disciplina generale sulla materia nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di sessanta giorni; b) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili; c) il rilevamento e l'aggiornamento topografico e la formazione di mappe e di cartografia catastali; d) l'elaborazione di osservazioni geodetiche e l'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione. 2. Alle riunioni del comitato direttivo, comunque denominato, dell'Agenzia del territorio o di altro organismo che venisse istituito ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, partecipano, quando vengono trattate questioni di diretto interesse della Valle d'Aosta, anche rappresentanti della Regione o degli enti locali direttamente interessati. 3. La Regione è delegata a stabilire, in conformità ai criteri fissati dallo Stato e comunque in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e provvede alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio della Regione che, quando ricorrono i presupposti di cui all' del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, provvede a ripartirli tra gli enti locali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-03;142#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo