Art. 2
Fornitura non richiesta nei contratti a distanza
In vigore dal 21 set 2007
1. L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
«Art. 57 (Fornitura non richiesta). - 1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo III, capo II.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;146#art-2