Art. 6

Oneri per la finanza pubblica

In vigore dal 24 apr 2007
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-28;51#art-6

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Art. 6 Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE. — Oneri per la finanza pubblica | Portale Normativo