Art. 1
In vigore dal 13 apr 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237;
Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. L'elenco dei beni immobili, allegato sub A) al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, è integrato dall'elenco allegato sub A) al presente decreto.
2. Al trasferimento dei beni di cui al comma 1 si provvede, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, secondo le modalità ed i termini previsti dal citato decreto legislativo n. 237 del 2001.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;35#art-1