Art. 3

Metodi alternativi

In vigore dal 7 mar 2007
1. Fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all', comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 2. Ai fini del rilascio della garanzia d'origine di cui all' e per la predisposizione delle statistiche di cui all', comma 4, la quantità di elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento è determinata in conformità all'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-08;20#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE. — Metodi alternativi | Portale Normativo