Art. 11
Modifiche e abrogazioni
In vigore dal 7 mar 2007
1. All' della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 85 la parola: «microgenerazione» è sostituita dalla seguente: «piccola generazione»;
b) dopo il comma 85 è inserito il seguente:
«85-bis. È definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità massima inferiore a 50 kWe.»;
c) il comma 86 è sostituito dal seguente:
«86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purchè certificati, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.»;
d) al comma 88 le parole: «l'omologazione degli impianti di microgenerazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione»;
e) al comma 89, dopo le parole: «impianti di» sono inserite le seguenti: «piccola generazione e di».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-08;20#art-11