Art. 23 bis
Consultazione tra gli Stati membri.
In vigore dal 6 ago 2011
1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta.
La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30#art-23-bis