Art. 16
Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea
In vigore dal 11 apr 2007
Attestazione di soggiorno permanente
per i cittadini dell'Unione europea
1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall' e dall'.
2. L'attestato di cui al comma 1 può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30#art-16