Art. 2
Erogazione delle rendite
In vigore dal 25 mar 2007
1. Al comma 3 dell' del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;28#art-2