Art. 2
Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili
In vigore dal 1 giu 2007
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008:
a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;
b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori di cui all' del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, con decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a).
3. Ai fini di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 98.000.000 di euro per l'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
4. Conseguentemente, a fare data dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente "127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;".
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/2007, n. 81 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;26#art-2