Art. 17

Non conformità formale

In vigore dal 26 mag 2016
1. Fatto salvo l', se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE o la marcatura metrologica supplementare è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente decreto; b) la marcatura CE o la marcatura metrologica supplementare non è stata apposta; c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell' o non è stato apposto; d) la dichiarazione di conformità UE non accompagna lo strumento di misura; e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; f) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; g) le informazioni di cui all', comma 6, o all', comma 3, sono assenti, false o incomplete; h) non è rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all' o all'. 2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dello strumento o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22#art-17

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Art. 17 Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione — Non conformità formale | Portale Normativo