Art. 2

Abrogato

Sanzioni

In vigore dal 1 feb 2018
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 221

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-01-12;11#art-2

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Art. 2 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. — Sanzioni | Portale Normativo