Art. 3

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

In vigore dal 2 feb 2007
1. All' del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-29;311#art-3

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Art. 3 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 | Portale Normativo