Art. 41

Abrogato

Trasporto, distribuzione e spargimento di stallatico e letame di animali di specie sensibili prodotti nella zona di sorveglianza

In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274#art-41

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Art. 41 Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica. — Trasporto, distribuzione e spargimento di stallatico e letame di animali di specie sensibili prodotti nella zona di sorveglianza | Portale Normativo